PREMESSA
L’attuale Scuola Materna Ing. E. De Conz iniziò l’attività come Asilo Infantile il 10
novembre 1958 su impulso di un comitato di genitori con il sostegno del Comune di San
Gregorio nelle Alpi (BL).
Con l’Assemblea del 5 dicembre 1965 venne approvato il primo Statuto, successivamente
modificato e aggiornato il 27 aprile 1969.
In data 3 maggio 1975 viene approvato dall’Assemblea Generale dei Soci lo Statuto
tuttora vigente, che sostituisce il precedente.
Si rende ora necessario modificare ulteriormente lo Statuto dell’Associazione per allinearlo alle normative attuali nonché alle nuove esigenze organizzative.
STATUTO
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 – 38 del Codice Civile, l’associazione denominata
SCUOLA MATERNA ING. E. DE CONZ
Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica
(A.P.S. – S.D.)
con sede in via dell’Emigrante n. 8 nel Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL).
La sede legale può essere modificata con decisione unanime del Consiglio Direttivo,
purché rimanga nel territorio del Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL). Di tale modifica
deve esserne data comunicazione entro 30 giorni agli Uffici territoriali competenti.
L’associazione potrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Scuola per l’Infanzia Paritaria”, ai sensi
della Legge n. 62/2000 e del D.M. n. 4738C19 del 12 novembre 2001.
L’Associazione è considerata Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge n.
383/2000 dalla data di iscrizione negli appositi registri regionali.
ART. 2
(Oggetto/Finalità)
Scopi dell’Associazione sono
§ l’organizzazione dell’attività di scuola dell’infanzia, anche attraverso attività ludicomotoria,
con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una
loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di
educare ed istruire i figli secondo i principi della concezione cristiana della vita;
§ l’attivazione di servizi, anche collegati alle prestazioni educative della gioventù, che
favoriscano la frequenza delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo di
riferimento per il Comune di San Gregorio nelle Alpi;
§ l’organizzazione di attività sportive idonee alla formazione dei bambini attraverso il
gioco.
§ l’Associazione, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il
raggiungimento dell’oggetto associativo, potrà effettuare tutte le operazioni
commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – queste ultime con
espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti
di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) – che il Consiglio
Direttivo riterrà necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto associativo.
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità
sociale nonché sportiva dilettantistica.
L’Associazione può aderire alla Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M.).
L’Associazione si obbliga ad osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di
Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche
in forma indiretta.
ART. 3
(Soci)
Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il
diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le
proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Sono soci ordinari:
§ i genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la scuola, che si
impegnano ad accettare il presente Statuto e versano la quota sociale annua;
§ i genitori e i legali rappresentanti dei bambini già iscritti, ma non più frequentanti la
scuola materna, che si impegnano ad accettare il presente Statuto e continuano a
versare la quota sociale annua;
Sono soci sostenitori coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
Sono soci benemeriti con solo voto consultivo:
§ le persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione.
Sono soci aggregati i bambini iscritti e frequentanti le attività organizzate
dall’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e
non rivalutabile.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati
per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata con decisione del Consiglio Direttivo con possibilità di appello
entro 30 gg. all’Assemblea.
ART. 6
(Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
§ l’Assemblea dei Soci;
§ il Consiglio Direttivo;
§ il Presidente;
§ il Segretario
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci
maggiorenni.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le
veci mediante avviso scritto da inviare 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il
Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
§ approvare il bilancio annuale entro il 30 giugno successivo alla chiusura
dell’esercizio, coincidente con l’anno solare;
§ approvare l’importo della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
§ approvare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
§ approvare l’eventuale regolamento interno;
§ deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
§ eleggere il Presidente ed il Segretario scelti anche al di fuori dell’Assemblea;
§ eleggere il Consiglio Direttivo;
§ deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio Direttivo.
Della nomina del Presidente deve esserne data tempestiva comunicazione agli Uffici
territoriali competenti.
ART. 9
(Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le
persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3
dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e
ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART. 10
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario, o suo delegato in caso di assenza giustificata, e da esso sottoscritto nonché
dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea tra i propri
componenti.
Fanno parte del Consiglio Direttivo inoltre:
§ il Presidente
§ il Segretario
§ il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Gregorio nelle Alpi (BL) o suo
delegato, con voto consultivo;
§ il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Paderno (BL) o suo delegato, con voto
consultivo;
§ il Sindaco del Comune di San Gregorio nelle Alpi o suo delegato, con voto
consultivo.
§ La Coordinatrice scolastica, con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo elegge un Vice-presidente tra i suoi membri il quale sostituisce il
Presidente in caso di suo impedimento e/o assenza.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea la relazione
annuale sull’attività dell’associazione ed il bilancio d’esercizio.
L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza da
consigliere. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio spetta al Presidente convocare entro
15 giorni l’Assemblea dei soci, cui compete il diritto di accettare o respingere le dimissioni
e il dovere di procedere eventualmente al rinnovo del Consiglio.
ART. 12
(Presidente)
Al Presidente spetta:
§ la legale rappresentanza dell’Associazione;
§ convocare e presiedere l’Assemblea; sia ordinaria sia straordinaria, nonché
attuarne le decisioni;
§ convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;
§ dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle competenze dei singoli
organi;
§ riferire sull’attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e,
su mandato del Consiglio, all’Assemblea dei soci;
§ tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
§ adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.
ART. 13
(Segretario)
Il Segretario ha il compito di:
§ redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
§ diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
§ tenere la contabilità oppure coadiuvare i soggetti eventualmente delegati dal
Consiglio Direttivo alla tenuta delle scritture contabili;
§ predisporre tutte le richieste di contribuzione utili previste dalla legislazione vigente.
Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori degli associati partecipa con voto
consultivo.
ART. 14
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
§ contributi da parte dell’Amministrazione Comunale;
§ contributi da parte dello Stato e della Regione;
§ contributi di altri Enti, pubblici o privati;
§ quote pagate dai genitori dei bambini iscritti;
§ elargizioni di associati o di terzi sia persone fisiche sia enti e/o società;
§ donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
§ ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 15
(Bilancio d’esercizio)
Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
Viene redatto secondo quanto disposto dal codice civile dagli art. 2423 e seguenti, salvo
quanto disposto dall’art. 2435-bis.
E’ predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione
almeno 15 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le
modalità di cui all’artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà
devoluto a finalità di utilità sociale, con preferenza nel territorio comunale.
ART. 17
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.
Il presente Statuto, che sostituisce il precedente, è stato discusso ed approvato
nell’Assemblea Straordinaria dei soci del
Il Presidente Il Segretario